Art. 1.

      1. Il comma 16 dell'articolo 4 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «16. La domanda congiunta dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificato che, anche indipendentemente dai casi di cui all'articolo 3, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo».